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Conciliazione

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La Conciliazione è uno strumento alternativo alla giustizia ordinaria per la risoluzione delle controversie che possono insorgere fra le imprese o fra queste e i consumatori. Le parti in lite si avvalgono di un terzo neutrale e imparziale (conciliatore) che facilita la fase di negoziazione, ricercando una mediazione e una risoluzione della controversia insorta. La Conciliazione consente una notevole riduzione dei tempi e dei costi rispetto alla giustizia ordinaria e salvaguarda il mantenimento delle relazioni economiche tra le parti. Nel 2006 è proseguita la partecipazione della Camera ai progetti proposti e coordinati dal Sistema camerale, nazionale e regionale, per costituire un sistema di rete a livello nazionale, basato su regole condivise e in grado di offrire servizi omogenei, e per dare alla Conciliazione maggiore diffusione sul territorio tramite la realizzazione di una campagna informativa. È proseguita anche l’attività di promozione tesa a sensibilizzare i consumatori e le imprese sui vantaggi della Conciliazione. L’Ente ha infine preso parte alle attività per l’istituzione della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale, al fine di diffondere la conoscenza e l’utilizzo anche di questo strumento di giustizia alternativa.

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE

1) SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il servizio di Conciliazione offre la possibilità di risolvere controversie di natura economica, ed in particolare quelle che possono insorgere tra imprese e tra imprese e consumatori.

2) AVVIO

Il servizio si attiva attraverso il deposito di una domanda di Conciliazione presso la Segreteria. La Segreteria informa l'altra parte nel più breve tempo possibile, invitandola a rispondere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale, la parte che ha depositato la domanda, può ritirarla. Se l'altra parte accetta di partecipare e invia la propria adesione, viene individuato un conciliatore e fissata la data dell'incontro. Se, al contrario, quest'ultima comunica un rifiuto, o comunque non perviene alcuna comunicazione entro 45 giorni dal deposito della domanda stessa, la Segreteria chiude il procedimento, dandone comunicazione alle parti. È altresì prevista la possibilità di depositare una domanda congiunta e contestuale. Le parti possono depositare gli atti sia utilizzando gli appositi moduli, sia in carta libera, purché contenenti le stesse informazioni richieste.

3) IL CONCILIATORE

Il conciliatore non decide la controversia, ma aiuta le parti a trovare un accordo soddisfacente per entrambe. I conciliatori sono specialisti in tecniche di conciliazione. In sede di presentazione della domanda, le parti possono individuare congiuntamente il conciliatore tra i nominativi inseriti all'interno di una apposita lista, formata sulla base di standard minimi definiti a livello nazionale. Qualora non sia espressa tale individuazione, ovvero non sia congiunta, il conciliatore è individuato dalla Segreteria tra i nominativi inseriti in un'apposita lista, formata sulla base di standard minimi definiti a livello nazionale; solo in casi eccezionali può essere individuato al di fuori della stessa. In controversie di particolare complessità, la Segreteria può concordare con il conciliatore l'individuazione di un coadiutore del conciliatore, con il consenso scritto delle parti, e senza aggravio di spese per le medesime. Le parti possono richiedere alla Segreteria, in base a giustificati motivi, la sostituzione del conciliatore individuato. Il conciliatore si impegna a rispettare le norme di comportamento allegate al presente regolamento. Il conciliatore non potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro.

4) LA SEGRETERIA

I funzionari che operano presso la Segreteria sono imparziali, non entrano nel merito della controversia, e non svolgono attività di consulenza giuridica o di Conciliazione. La Segreteria contatta l'altra parte per verificarne la disponibilità a partecipare all'incontro di Conciliazione, individua il conciliatore nel caso concreto, organizza l'incontro relativo e provvede a tutte le comunicazioni necessarie, che vengono effettuate utilizzando il mezzo più idoneo. Su richiesta della parte che ha depositato la domanda, la Segreteria attesta per iscritto:

a)  l'avvenuto deposito della domanda;
b)  l'avvenuta o mancata risposta dell'altra parte;
c)  la decorrenza del termine previsto per la conclusione del procedimento.

5) L'INCONTRO DI CONCILIAZIONE

La sede dell'incontro è presso gli uffici della Segreteria o presso un'altra sede camerale scelta dalle parti. Le parti partecipano all'incontro personalmente o, in via eccezionale, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri. Le parti sono libere di farsi accompagnare da persone di fiducia, da avvocati, da rappresentanti delle Associazioni di consumatori o di categoria. In ogni caso è necessario portare a conoscenza della Segreteria con congruo anticipo i nominativi di chi sarà presente all'incontro. Il conciliatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e separatamente. Solo in casi particolari, la Segreteria individua un consulente tecnico seguendo le indicazioni fornite dal conciliatore, a condizione che entrambe le parti lo richiedano e si impegnino a sostenerne in eguale misura i relativi oneri. Alle parti è assicurato tutto il tempo necessario per svolgere l'incontro di Conciliazione e, di norma, un'unica seduta ne esaurisce l'oggetto. In caso contrario, il conciliatore può fissare eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo.

6) ESITO DELL'INCONTRO

Il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore, dà atto dell'esito dell'incontro. Nel caso di esito positivo, i termini dell'accordo sono recepiti in un documento separato e sottoscritto dalle sole parti. Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti.

7) RISERVATEZZA

Il procedimento di Conciliazione è riservato, e tutto quanto viene detto nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato. Parimenti, il conciliatore, le parti e tutti coloro che intervengono all'incontro si impegnano a non divulgare a terzi estranei i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di Conciliazione. Essi si impegnano altresì a non utilizzare, nel corso di eventuali successivi procedimenti contenziosi promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di Conciliazione. Infine, le parti si impegnano ad astenersi dal chiamare il conciliatore, i funzionari e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di Conciliazione.

8) CASI SPECIFICI DI CONCILIAZIONE PREVISTI DALLA LEGGE

Nelle controversie in cui sia previsto per legge un tentativo di Conciliazione, il presente regolamento si applica in quanto compatibile con la normativa di riferimento. Nel caso di controversie in materia di subfornitura (ex art. 10, c.1, L. n°192/98), si applica la seguente disposizione, che opera ad integrazione ed in parziale sostituzione delle precedenti:

- in caso di rifiuto espresso o comunque di mancato ricevimento dell'adesione dall'altra parte entro 30 giorni dal deposito della domanda di Conciliazione, si considera concluso il procedimento di conciliazione e di ciò la Segreteria dà comunicazione scritta alla parte che ha attivato il servizio.
La qualificazione del rapporto è onere esclusivo della parte che deposita la domanda. Nel corso dell'incontro di Conciliazione, le parti ed il conciliatore sono liberi di effettuare una diversa qualificazione.

DOCUMENTI DISPONIBILI PER IL DOWNLOAD

>> Norme di comportamento della Camera di Commercio di Brindisi in materia di Conciliazione
>> Domanda di avvio della procedura di Conciliazione
>> Tariffe praticate dalla Camera di Commercio di Brindisi per il servizio di Conciliazione

 
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