TERMINI DI VERSAMENTO
Il pagamento del diritto annuale per tutte le imprese (e le relative unità locali) nonché i soggetti R.E.A. già iscritti al 1.01.2025, deve avvenire, in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del D. Lgs. 9/07/1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte (termine stabilito dall’art. 17 comma 3 lettera a) del D.P.R. 7/12/2001 n. 435 e s.m.i.) .
Diverso è invece il termine di pagamento per le imprese e i soggetti R.E.A., nonché le unità locali che si iscrivono nel corso dell’anno, che debbono provvedere al pagamento del diritto annuale contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione (per cassa automatica con l’invio della pratica telematica) oppure entro i successivi 30 giorni con modello F24. Decorso tale termine, il versamento in ritardo sarà soggetto a sanzione, ma è possibile sanare la violazione con la procedura del ravvedimento operoso (vedi apposito capitolo e foglio di calcolo).
Si ricorda ancora una volta che le imprese che si trasferiscono da un’altra provincia sono tenute al pagamento del diritto annuale a favore della Camera di commercio dove il soggetto è iscritto al 1 gennaio dell’anno di riferimento (entro il termine ordinario di pagamento del primo acconto delle imposte come per tutte le imprese già iscritte) o alla diversa data se l’impresa è costituita successivamente.
I termini ordinari di pagamento previsti dall’art. 17 comma 1 del DPR n. 435/2001 ”Razionalizzazione dei termini di pagamento” per il versamento del saldo della dichiarazione dei redditi e IRAP (termine entro cui si deve versare anche la prima rata di acconto cui è collegata la scadenza del diritto annuale) in vigore dal 1 gennaio 2017 (giusta modifica intervenuta con l’art. 7 quater del D.L. n. 193/2016) sono i seguenti:
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Persone fisiche, società di persone, società semplici o associazioni di cui all’art. 5 T.U. imposte redditi (DPR n. 917/86): entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione stessa.
(Termini diversi sono previsti per le società o associazioni di cui all’art. 5 T.U. citato nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e 5 bis del DPR n. 322/1998 – dichiarazioni nei casi di liquidazione, trasformazione, fusione e scissione – che effettuano i suddetti versamenti entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della relativa dichiarazione).
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Persone giuridiche:
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entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per le persone giuridiche sia con periodo di imposta coincidente con l’anno solare sia con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (c.d. esercizi a cavallo) il cui termine di approvazione del bilancio è fissato entro i 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio;
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entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio per i soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvino il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio (sia con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, che non coincidente, c.d. “esercizi a cavallo”);
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se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al periodo precedente, il versamento deve essere comunque effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
Sull’argomento si veda la Circolare MAP n. 3587/C del 20.06.2005 [1] e le Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 51/E del 14.06.2002 e n. 28/E del 4.08.2006.
Ai sensi dell’art. 17 comma 2 del D.P.R. n. 435/2001 e s.m.i. i versamenti di cui al 1 comma possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini già indicati, maggiorando le somme da versare dello 0,40% di interesse corrispettivo (con arrotondamento dell’importo al centesimo di euro).
L’interesse corrispettivo si versa sul codice tributo (3850) in aggiunta al diritto annuale già dovuto (ed espresso in unità di euro) con arrotondamento al centesimo di euro (anche in caso di compensazione integrale o parziale con altri tributi su modello F24).
Nel caso in cui il termine di versamento (sia ordinario che prorogato) cada di sabato o di giorno festivo questo viene spostato di diritto al primo giorno successivo non festivo. |
Società con esercizio non coincidente con l’anno solare (c.d. esercizi a cavallo) ed esercizio prolungato
Nel caso in cui la società chiuda l’esercizio in data diversa dal 31/12 (c.d. esercizio a cavallo) il diritto annuale dovrà essere versato rispettando sempre il criterio generale della scadenza del primo acconto delle imposte, ovvero sia secondo i termini già indicati nel precedente paragrafo (Persone giuridiche punti a), b) e c)).
E’ sempre possibile - ai sensi dell’art. 17 comma 2 DPR 435/2001 e s.m.i. - effettuare il pagamento nei 30 giorni successivi al termine ordinario di versamento, maggiorando gli importi dovuti dello 0,40% di interesse corrispettivo, interesse che si versa sullo stesso codice tributo (3850) in aggiunta al diritto annuale dovuto (già arrotondato ad unità di euro) e si arrotonda al centesimo di euro, anche in caso di presenza di compensazione integrale o parziale con altri tributi su modello F24.
Sia nel caso di esercizio solare che nel caso di esercizio c.d. “a cavallo d’anno” l’anno di riferimento del diritto annuale da indicare sul modello F24 come anno di competenza del versamento coincide sempre con l’anno che dà il nome al modello IRAP (quindi IRAP 2025 versamento diritto annuale 2025); il diritto annuale infatti è determinato sulla base del fatturato dell’esercizio precedente (l’esercizio 2024 è quindi la base di calcolo del pagamento del diritto annuale 2025).
Nel caso di “esercizio a cavallo” si ricorda che per determinare correttamente quale sia l’esercizio 2024 si deve far sempre riferimento all’esercizio che chiude l’annualità (il cui dato è riportato sul modello IRAP 2025).
Ad esempio nel caso di un esercizio che chiude al 30/09 di ogni anno l’esercizio 2024 è quello che va dal 1/10/2024 al 30/09/2025 e quindi la scadenza ordinaria del versamento del diritto annuale è il 31/03/2026.
La scadenza del diritto annuale per questi soggetti è infatti sempre posticipata rispetto alla scadenza dei soggetti con esercizio solare.
Altri esempi:
1° esempio: esercizio chiuso al 30/05/2025, versamento del diritto annuale 2025 entro il 30/11/2025
2° esempio: esercizio chiuso al 31/08/2025 versamento del diritto annuale 2025 entro il 28/02/2026
3° esempio: esercizio chiuso al 30/11/2025 versamento del diritto annuale 2025 entro il 31/05/2026
Nei tre casi proposti si suppone sempre che il bilancio sia approvato nei 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio stesso. Nel caso di bilancio approvato entro il quinto mese dalla chiusura dell’esercizio le scadenze rimangono invariate rispetto a quelle già viste, mentre se il bilancio è approvato nei 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (rispettando le condizioni stabilite dall’art.2364 c.c. e dallo statuto sociale) le scadenze diventano rispettivamente il 31/12/2025, il 31/03/2026 e 30/06/2026 (salvo slittamenti per termini che cadono di giorni di sabato o festivi).
E’ sempre possibile inoltre effettuare il pagamento negli ulteriori 30 giorni successivi, maggiorando gli importi dovuti dello 0,40% di interesse corrispettivo (anche in caso di versamento in compensazione con altri tributi).
CASI PARTICOLARI
Nel caso di passaggio da esercizio coincidente con l’anno solare a esercizio infra annuale o viceversa, si applicheranno le regole già viste: ovvero in base al fatturato dichiarato sul modello IRAP anno (n) redditi (n-1) si pagherà il diritto annuale con l’indicazione dell’anno (n). Se, a causa di tale passaggio, lo stesso modello IRAP anno (n) redditi (n-1) viene utilizzato per due esercizi consecutivi, in occasione della seconda di tali dichiarazioni si procederà ad una rideterminazione del tributo dovuto alla Camera di commercio per l’anno(n): ciò proprio per il carattere “annuale” del tributo.
Nel caso invece di società con esercizio prolungato (ovvero quando al momento della costituzione si decida di adottare un esercizio di durata superiore ai 12 mesi) tali soggetti verseranno il diritto dovuto al momento dell’iscrizione (come imprese di nuova iscrizione con la misura fissa stabilita), l’anno successivo - quando il primo esercizio ancora non è terminato – effettueranno di nuovo il versamento per la classe minima di fatturato alla scadenza ordinaria del versamento prevista per le imprese già iscritte al 1 gennaio dell’anno di riferimento. Questo al fine di mantenere il carattere “annuale” del tributo (in proposito si veda la nota Circolare MAP n. 555358 del 25.07.2003).
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