Domenica 22 Giugno 2025
Vai al Contenuto Raggiungi il piè di pagina
Si informa comunica che non sussiste alcun termine al 30 giugno 2025, né è prevista l’applicazione di sanzioni amministrative a carico degli amministratori di società già iscritte alla data del 1° gennaio 2025 che non provvedano entro tale data ad iscrivere il proprio domicilio digitale ai sensi dell’art. 1, comma 860 della L. 207/2024, posto che tale disposizione di legge nulla dispone a riguardo, come confermato nella nota Unioncamere del 2 aprile scorso.
Resta confermato invece l’obbligo di comunicazione in sede di costituzione di nuove società ovvero di nomina/conferma di amministratori, pena la sospensione della relativa pratica.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con nota del 12/03/2025 prot. 0043836 ha fornito le indicazioni operative per la corretta applicazione dell’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria, introdotto dall’articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che ha modificato l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
Applicazione alle imprese che siano costituite a decorrere da 01/01/2025 ed estensione alle imprese che siano già costituite prima della data di entrata in vigore della norma estensiva, ovvero prima del 1° gennaio 2025.
Tutte le forme societarie, siano esse società di persone, società di capitali e società cooperative.
Le forme societarie escluse sono:
La circolare esclude anche le società consortili, sebbene il richiamo all’art. 2615-ter c.c. deve far ritenere applicabile anche a queste tale obbligo.
Obbligo nei confronti degli amministratori e de liquidatori della società, siano essi nominati dai soci o per intervento giudiziale. In presenza di una pluralità di amministratori deve essere iscritto un indirizzo PEC per ciascuno di essi.
L’indirizzo di posta elettronica dell’impresa comunicato per l’iscrizione nel registro delle imprese deve essere «nella titolarità esclusiva dell’amministratore». Nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l’incarico di amministratore in favore di una pluralità di imprese, potrà indicare per ciascuna di esse un medesimo indirizzo di posta elettronica certificata.
Esclusa l’iscrivibilità dell’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa.
La comunicazione del domicilio digitale dovrà essere effettuata in occasione dell’iscrizione della nomina o del rinnovo/conferma degli amministratori, nonché della nomina del liquidatore.
Nei casi di domanda di iscrizione, ovvero di un atto di nomina o di rinnovo degli amministratori, da parte di una impresa soggetta all’obbligo, la Camera di commercio sospende il procedimento, assegnando all’impresa un termine per l’integrazione del dato mancante; in difetto verrà disposto il rigetto della domanda.
La comunicazione del solo domicilio digitale degli amministratori dovrà essere firmata digitalmente:
La domanda di comunicazione del solo domicilio digitale degli amministratori è esente dal pagamento dei diritti di segreteria e non sconta l’imposta di bollo.