Disposto il differimento dei termini di versamento 2025, ma non per tutti i soggetti iscritti al registro delle imprese o al R.E.A..

Martedì 24 Giugno 2025

Disposto il differimento dei termini di versamento 2025, ma non per tutti i soggetti iscritti al registro delle imprese o al R.E.A..

L'art. 13 comma 1 del D.L. 17 giugno 2025 n. 84 "Disposizioni urgenti in materia fiscale" (G.U. n. 138 del 17/06/2025 entrata in vigore il 18/06/2025) ha disposto il differimento dei termini di versamento risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e IVA che scadono entro il 30 giugno 2025 (cui è collegata anche la scadenza del diritto annuale per le imprese ed i soggetti già iscritti al Registro delle imprese o al R.E.A. al 01/01/2025) per i soggetti che:

 

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale ISA (di cui all'art. 9-bis del D.L. 24.04.2017 n. 50 convertito con modifiche nella legge 21 giugno 2017, n. 96);
  • dichiarano ricavi e compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministero dell' Economia e Finanze (pari ad euro 5.164.569).

i cui versamenti possono essere effettuati:

  • entro il 21 luglio 2025 senza maggiorazione;
  • dal 22 luglio al 20 agosto 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40% di interesse corrispettivo.

Tali disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) anche a coloro che:
a) presentano cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA;
b) esercitano dette attività ma adottano il regime di cui all'art. 27,comma 1, del D.L. 6/07/2011, n. 98 convertito con modifiche in Legge n. 111/2011 (regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità);
c) esercitano dette attività ma applicano il regime forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge 23/12/2014 n. 190;
d) partecipano a società, associazioni e imprese si sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/86, aventi i requisiti già indicati in precedenza.

Sono invece esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono solo attività agricole e che sono titolari di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 s.s. del TUIR (cfr. risposta ad interpello AdE del 2/08/2019 n. 330 e risoluzione AdE n. 64 del 28.06.2019), così come contribuenti che svolgono attività economiche per le quali non sono stati approvati gli ISA, o che pur soggetti ISA superano il limite di ricavi e compensi (pari ad euro 5.164.569) .

Per questi soggetti restano invariati il termine ordinario di versamento del 30 giugno 2025 ed il termine c.d. "prorogato" del 30 luglio 2025 con la maggiorazione dell'interesse corrispettivo dello 0,40%.

Informazioni:
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Ultima modifica: Martedì 24 Giugno 2025