Mercoledì 11 Dicembre 2024
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Entro il termine massimo di un anno dalla scadenza ordinaria del pagamento del diritto annuale tutti i contribuenti possono sanare l'omesso versamento del diritto annuale (totale o parziale) utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso, consistente nel versamento del diritto omesso, degli interessi e di una sanzione ridotta ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 54/2005 "Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle Camere di commercio, emanato ai sensi dell'art. 5-quater, comma 2, della Legge 21/02/203, n. 27" in misura pari al:
Ricordiamo che, nel caso di versamento totalmente omesso, non è possibile prorogare il termine di scadenza del ravvedimento stesso aggiungendo lo 0,40% di interesse corrispettivo al diritto dovuto.
Il termine massimo per eseguire il ravvedimento di un omesso versamento è sempre un anno dalla scadenza ordinaria del versamento stesso.
N.B.: Solo per i contribuenti che hanno già effettuato un versamento incompleto nel periodo previsto per il pagamento con maggiorazione dell'interesse corrispettivo del 0,40% (rif. art. 17 comma 2 D.P.R. n. 435/2001), ossia per il 2023 entro il 31/07/2023 (il 30/07/2023 era domenica) sia per i soggetti il cui termine ordinario di versamento era il 30/06/2023, sia per i soggetti il cui termine ordinario era il 20/07/2023 (con proroga per attività soggetta a ISA), il termine da cui partire per calcolare la scadenza del ravvedimento operoso breve o lungo è invece il c.d. termine "prorogato". Così la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 02/08/2013 e la nota circolare del MISE prot. n. 172574 del 22/10/2013) avendo essi già operato la scelta di utilizzare la scadenza del termine di versamento con la maggiorazione.
Analogamente, le società con utilizzo del maggior termine statutario per l'approvazione del bilancio e/o con esercizio non coincidente con l'anno solare, calcoleranno un anno dallo specifico termine di versamento ad esse riservato.
La stessa possibilità spetta alle imprese di nuova iscrizione, o che abbiano aperto nuove unità locali, e che non abbiano versato il diritto dovuto al momento della protocollazione della domanda o nei 30 giorni successivi con modello F24 (la scadenza sarà quindi entro un anno dal termine ordinario di versamento loro proprio).
ATTENZIONE: Anche l'ultima modifica dell'art. 13 D.Lgs. n. 472/1997 (giusto art. 10 bis del D.L. n. 124/2019 convertito in legge n. 157/2019 - collegato fiscale alla Legge di bilancio 2020 – che ha abrogato il comma 1-bis dell'art. 13 D.Lgs. n. 472/1997 ) al momento non si applica al diritto annuale
Si veda al riguardo la recente nota di chiarimento del MISE prot. n. 45640 del 17/02/2020 in linea con la posizione già presa in precedenza dallo stesso Ministero con note prot. n. 62417 del 30/12/2008, prot. n. 172574 del 22/10/2013 e prot. n. 16919 del 6/02/2015, in occasione di precedenti modifiche dello stesso articolo 13 D.Lgs. n. 472/1997.
Infine due sono le condizioni da soddisfare per poter effettuare il ravvedimento:
Nell'intento di essere di ausilio al calcolo si mette a disposizione un foglio Excel (si declina ogni responsabilità circa l'indicazione di importi e termini di scadenza non corretti) ricordando inoltre che sul sito: https://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/IT/dira.htm è possibile procedere al calcolo ed anche al pagamento (tramite F24 o PAGO PA) del ravvedimento operoso per il diritto annuale 2023 (solo per imprese già iscritte al 1/01/2023 che non abbiano in precedenza eseguito pagamenti parziali sull'annualità).
Si ricorda che per data di scadenza deve intendersi l'esatta data di scadenza del versamento ovvero:
− il termine ordinario di versamento, nel caso di versamento totalmente omesso o parzialmente omesso entro il termine ordinario di pagamento;
− il termine lungo solo nel caso di versamento parziale già eseguito nel termine di versamento prorogato (con la maggiorazione dello 0,40% di interesse corrispettivo, previsto solo per i soggetti iscritti al 1° gennaio dell'anno di riferimento).
È sempre bene comunque contattare preventivamente l'Ufficio delle Entrate della Camera di commercio comunicando i dati dell'impresa che intende effettuare il ravvedimento per verificare l'importo da versare, e quindi conteggiare correttamente il ravvedimento.
ATTENZIONE:
Dopo la scadenza del termine per il ravvedimento operoso si potrà procedere al versamento del solo tributo (attendendo la successiva irrogazione della relativa sanzione tramite notifica di una cartella di pagamento o di un atto contestuale di accertamento ed irrogazione dalla sanzione).
Se invece si è intenzionati a definire subito l'intera posizione debitoria, si potrà richiedere con apposito modello direttamente all'Ente camerale la notifica di un atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzione da notificare alla p.e.c. dell'impresa (o ad altra indicata sul modello di richiesta) così da avere la possibilità di effettuare il versamento degli importi contestati e delle sanzioni irrogate con modello F24 (eventualmente utilizzando anche l'istituto della compensazione con eventuali crediti tributari spettanti).
Se anziché la modalità di pagamento PAGO PA (tramite collegamento al sito nazionale di calcolo e pagamento) si utilizzi il modello F24 si dovrà compilare la sezione IMU ed ALTRI TRIBUTI LOCALI come di seguito indicato:
(*) PROSPETTO INTERESSI LEGALI (art. 1284 codice civile e successive modificazioni)
dal |
al |
Interesse legale |
disposizione normativa |
21.04.1942 |
15.12.1990 |
5% |
|
16.12.1990 |
31.12.1996 |
10% |
Legge 26 novembre 1990, n. 353 |
01.01.1997 |
31.12.1998 |
5% |
Legge 23 dicembre 1996, n. 662 |
01.01.1999 |
31.12.2000 |
2,5% |
D.M. 10 dicembre 1998 |
01.01.2001 |
31.12.2001 |
3,5% |
D.M. 11 dicembre 2000 |
01.01.2002 |
31.12.2003 |
3% |
D.M. 11 dicembre 2001 |
01.01.2004 |
31.12.2007 |
2,5% |
D.M. 1 dicembre 2003 |
01.01.2008 |
31.12.2009 |
3,0% |
D.M. 12 dicembre 2007 |
01.01.2010 |
31.12.2010 |
1,0% |
D.M. 4 dicembre 2009 |
01.01.2011 |
31.12.2011 |
1,5% |
D.M. 7 dicembre 2010 |
01.01.2012 |
31.12.2013 |
2,5% |
D.M. 12 dicembre 2011 |
01.01.2014 |
31.12.2014 |
1,0% |
D. M.12 dicembre 2013. |
01.01.2015 |
31.12.2015 |
0,50% |
D.M. 11 dicembre 2014 |
01.01.2016 |
31.12.2016 |
0,20% |
D.M. 11 dicembre 2015 |
01.01.2017 |
31.12.2017 |
0,10% |
D.M. 7 dicembre 2016 |
01.01.2018 |
31.12.2018 |
0,30% |
D.M. 13 dicembre 2017 |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
0,80% |
D.M. 12 dicembre 2018 |
01.01.2020 |
31.12.2020 |
0,05% |
D.M. 12 dicembre 2019 |
01.01.2021 |
31.12.2021 |
0,01% |
D.M. 11 dicembre 2020 |
01.01.2022 |
31.12.2022 |
1,25% |
D.M. 13 dicembre 2021 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
5,00% |
D.M. 13 dicembre 2022 |
01.01.2024 |
|
2,50% |
D.M. 29 novembre 2023 |