Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

Recapiti istituzionali per l'accesso d'ufficio ai dati da parte di altri enti pubblici
Camera di Commercio di Brindisi
PEC cciaa@br.legalmail.camcom.it
Tel. 0831.228.111
 
Decertificazione nei rapporti con la pubblica amministrazione
Dal 1 gennaio 2012, con l'entrata in vigore della Legge di Stabilità (legge 183/2011), gli uffici pubblici non possono rilasciare certificati da esibire ad altre ad altre pubbliche amministrazioni.
I certificati camerali, pertanto, possono essere rilasciati solo ad uso privato e, pena nullità, riportano la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Di conseguenza, le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi procedenti non possono più né accettare né richiedere certificazioni, ma dovranno verificare, acquisendo i dati dalle amministrazioni certificanti, quanto contenuto nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione o negli atti di notorietà prodotti dagli interessati.
 
Il Sistema Camerale ha messo a disposizione lo strumento VerifichePA per la verifica dell'autocertificazione d'impresa: VerifichePA è il sito realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio italiane per far fronte a quanto stabilito dalla legge di stabilità 2012 (art. 15 legge 183/2011), che ha sancito il principio della "decertificazione".
Questo nuovo punto di accesso ai dati del Registro Imprese permette alle Pubbliche Amministrazioni di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute da imprese e persone relativamente ai dati contenuti nel Registro.

VerifichePA inoltre risponde a quanto previsto dal CAD all'articolo 6 co. 1-bis fornendo elenchi di caselle PEC delle società di persone e di capitale.

 

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Misure Organizzative e disposizioni transitorie
Come indicato nella Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14 del 22 dicembre 2011, nelle more della predisposizione e della sottoscrizione delle convenzioni previste dall'art. 58 del D. Lgs. N. 82/2005, le amministrazioni certificanti titolari di banche dati accessibili per via telematica devono comunque rispondere, entro 30 giorni, alle richieste di informazioni da parte delle amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi procedenti, ai sensi dell'art. 43, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
 
Altre informazioni accessibili via web
Il sistema camerale mette a disposizione, in libera consultazione ed a titolo gratuito, i dati identificativi dell'impresa, attraverso il portale nazionale del Registro delle Imprese, accessibile all'indirizzo http://www.registroimprese.it/
Per funzionalità avanzate è disponibile un listino dedicato.
Ultima modifica: Mercoledì 23 Dicembre 2020