Internazionalizzazione e Commercio Estero

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ARTICOLO 1
DEFINIZIONE

1. Presso la Camera di Commercio di Brindisi è costituita la Commissione Consiliare Permanente “Internazionalizzazione e Commercio Estero”, di seguito denominata Commissione, al fine di garantire l’osservanza dei principi su cui si fonda l’attività dell’Ente in tema di internazionalizzazione e commercio estero, nel rispetto della normativa comunitaria, statale, regionale e statutaria.
2. La Commissione persegue il raggiungimento prioritario dei propri obiettivi in accordo con quelli prefissati dalla Camera di Commercio, dalle Amministrazioni locali e Statali attraverso una puntuale programmazione.
3. Il presente regolamento, che costituisce un atto fondamentale dell’attività camerale, estrinseca la potestà statutaria della Camera di Commercio, di cui all’articolo 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura” così come modificato dal D.Lgs 15/2/2010 n. 23, disciplinando l’attività della Commissione Consiliare “Internazionalizzazione e Commercio Estero", istituita ai sensi dell’art. 19 dello statuto camerale.

ARTICOLO 2
SCOPO E FUNZIONI

1. In tema di Internazionalizzazione e Commercio estero, improntando la propria attività a criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, la Commissione esercita una funzione di supporto alla Giunta e al Consiglio Camerale in materia di:

a. studio e proposta di piani organici di sviluppo e di promozione del settore dell’internazionalizzazione e del commercio estero da sottoporre agli Organismi camerali;
b. promozione della formazione imprenditoriale e professionale con riferimento al settore dell’internazionalizzazione e del commercio estero;
c. approfondimento, discussione e proposta su argomenti oggetto di deliberazioni consiliari in tema di internazionalizzazione e commercio estero;
d. formulazione di proposte di argomenti che verranno inclusi nell’ordine del giorno degli Organi deliberanti.

ARTICOLO 3
COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1. La Commissione è un organo collegiale così composto:

- dal Presidente della Camera di Commercio, o da un consigliere suo delegato, che la coordina nonché da 6 (sei) membri nominati dal Consiglio camerale.

2. Il Presidente, o il suo delegato, dirige e coordina l’attività della Commissione in modo che essa operi nei campi di sua competenza e nel rispetto degli interessi generali della Camera.
3. In caso di impedimento del Presidente a presiedere una riunione, insorto dopo la convocazione della stessa, il Presidente può delegare un membro della stessa Commissione a presiedere la riunione convocata.
4. Qualora un membro della Commissione sia assente ingiustificato per tre volte consecutive, è dichiarato decaduto e viene sostituito.
5. La Commissione ha facoltà di far intervenire alle proprie riunioni i Consiglieri camerali nonché dirigenti e funzionari dei servizi competenti, esperti e rappresentanti di istituzioni e di categorie professionali direttamente interessati alle problematiche che formano oggetto della discussione.

ARTICOLO 4
SEDUTE

1. La Commissione dura in carica 5 anni, e coincide, comunque, con la durata del Consiglio.
2. La Commissione si riunisce previa convocazione scritta o PEC, inviata sette giorni prima. La convocazione contiene l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, nonché delle materie da trattare. In caso di urgenza, la Commissione viene convocata a mezzo PEC almeno un giorno prima.
3. La Commissione si riunisce ogni qualvolta lo richieda il Presidente o almeno un quarto del Consiglio camerale, con l’indicazione degli argomenti da trattare.
4. La Commissione può riconvocarsi durante una riunione per continuare la trattazione degli argomenti in discussione, senza ulteriore avviso di convocazione e senza il rispetto dei tempi di preavviso previsti al comma 2, salvo l’obbligo di avvertire, anche telefonicamente, i membri non presenti alla riunione.
5. Dopo la sua costituzione, la Commissione definisce il suo piano operativo indicando le linee guida della sua attività.
6. Per la validità delle sedute è necessario che sia presente la maggioranza dei componenti la Commissione.
7. La Commissione assume i propri orientamenti a maggioranza dei presenti.
8. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.
9. Le riunioni delle Commissioni si tengono, di regola, presso la Camera di Commercio; tuttavia, su proposta del Presidente della Commissione, possono anche essere convocate presso istituzioni o enti del sistema camerale.
10. Dello svolgimento di ogni seduta viene redatto un resoconto costituente il verbale della riunione.
11. Le funzioni di Segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario camerale di categoria non inferiore alla D, nominato, su proposta del Segretario Generale, dalla Giunta camerale.

ARTICOLO 5
DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento è pubblicato nell’Albo della Camera di Commercio di Brindisi, per trenta giorni, come previsto dall’art. 66 dello Statuto camerale.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell’Albo camerale.
3. Il presente regolamento può essere sottoposto a revisione su proposta della Giunta o di un terzo dei consiglieri. La modifica è approvata con la maggioranza e con le forme previste dalla legge per l’approvazione dello stesso.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative con esso compatibili.

Ultima modifica: Martedì 28 Luglio 2020