Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Brindisi

(approvato con delibera del Consiglio n. 16 del 13/12/2005
e successivamente modificato con delibera n. 7 del 22/06/2006 e delibera n. 3 del 30/04/2013)

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Articolo 1
Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie in materia di diritto annuale della Camera di Commercio ndustria artigianato e agricoltura di Brindisi (di seguito brevemente denominata “Camera di commercio”), nel rispetto dell’art. 18, comma 3, della Legge 29.12.1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, delle disposizioni del Decreto legislativo 18/12/1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni e del decreto del Ministero delle Attività Produttive 27 gennaio 2005 n. 54 nonché delle disposizioni del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia delle Entrate in quanto compatibili.

Articolo 2
Violazioni sanzionabili

1. Le sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento si applicano ai casi di tardivo od omesso versamento del diritto annuale rispetto ai termini di pagamento di cui all’art. 8 del decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato 11 maggio 2001, n. 359 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito brevemente denominati “termini di scadenza”). I termini di scadenza si distinguono in:
1) termine ordinario: termine di versamento previsto per il pagamento del I acconto delle imposte sui redditi, o per le imprese e/o unità locali o sedi secondarie di nuova iscrizione entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione e/o di annotazione;
2) termine prorogato: termine per il versamento del tributo e della maggiorazione dell’interesse corrispettivo vigente (0,40%), nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine ordinario, di cui possono avvalersi esclusivamente le imprese iscritte al 1° gennaio dell’anno in corso.

2. Per tardivo si intende il versamento effettuato, per l’intero importo del diritto dovuto, con un ritardo non superiore ai trenta giorni rispetto al termine ordinario.
3. Per omesso versamento si intende a) il versamento eseguito con un ritardo superiore a quello previsto al comma 2; b) i versamenti effettuati in modo parziale o non eseguiti totalmente.

Articolo 3
Violazioni non sanzionabili ed estinzione di crediti tributari di modesto ammontare

Non è sanzionabile l’errato versamento di quanto dovuto a favore di altra Camera di commercio incompetente per territorio, qualora il versamento sia stato eseguito entro i termini di scadenza.

  • Qualora la Camera di commercio accerti un versamento eseguito a camera di commercio incompetente per territorio effettuato oltre i termini di scadenza, procede a richiedere il riversamento alla Camera di commercio interessata e ad avviare la procedura sanzionatoria nei confronti dell’impresa.

3. Analogamente qualora la Camera accerti un versamento eseguito a camera di commercio incompetente per territorio effettuato, per importo inferiore al dovuto, procede a richiedere il riversamento alla Camera di commercio interessata e ad avviare la procedura sanzionatoria nei confronti dell’impresa.
4. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti , relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi per ciascun credito, l’importo di € 30,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta. Tale disposizione di cui all’art. 3 comma 10 del D.L. n.16/2012 convertito in L. n.44/2012 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo”.

5. In tali casi si procederà comunque alla inibizione della certificazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 comma 35 della legge n. 449/97.

Articolo 4
Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e Camera di commercio sono improntati al principio della
collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi, nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti della Camera di commercio, ancorché successivamente modificati, ovvero quando la violazione si traduca in una mera inadempienza formale senza alcun debito di imposta.

Articolo 5
Competenza all’irrogazione della sanzione

1. Le sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento sono irrogate dal Segretario generale della Camera di commercio.
2. Il Segretario generale può individuare uno o più dipendenti camerali cui delegare le funzioni di cui al precedente comma 1.

Articolo 6
Rinuncia all’avvio della procedura sanzionatoria

1. Il Segretario generale, o suoi delegati, a seguito della valutazione operata dall’Ufficio del Registro delle Imprese, considera se avviare o meno il procedimento sanzionatorio per le annualità del diritto dovute a decorrere dalla data di avvio del procedimento di cancellazione, ai sensi del DPR 247/2004 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Analoga procedura trova applicazione per le annualità di diritto annuale dovute per le società di capitali e cooperative, giusta quanto previsto dal vigente Codice civile.
3. Tali valutazioni formeranno cumulativamente oggetto di apposita determinazione del Segretario generale da comunicarsi al Collegio dei Revisori dei conti ai sensi del DPR 247/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 7
Criteri di determinazione della sanzione

1. Nella determinazione dell’ammontare della sanzione si tiene conto delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto n. 54/2005, dei criteri di determinazione della sanzione previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche ed integrazioni e delle direttive impartite in materia dal Ministero delle attività produttive.
2. Nei casi di tardivo versamento si applica una sanzione del 10% dell’importo dovuto.
3. Nei casi di omesso versamento si applica la sanzione del 30% sul diritto dovuto da maggiorare in relazione agli elementi di valutazione di cui ai successivi art. 8 e 9.
4. Nei casi di versamento effettuato solo in parte nel termine di scadenza ordinario così come definito all’art. 2 comma 1 del presente Regolamento, si applica la sanzione del 30% sul diritto dovuto e non versato, con le maggiorazioni di cui agli articoli 8 e 9.
5. Nei casi di versamento effettuato solo in parte oltre il termine di scadenza ordinario ed entro il termine prorogato con contestuale pagamento dell’interesse corrispettivo vigente, si applica la sanzione del 30% sull’importo del diritto non versato, con le maggiorazioni e/o le riduzioni di cui ai successivi art. 8, 9 e 10.
6. Negli ulteriori casi di versamento effettuato solo in parte, si applica la sanzione del 30% sull’intero importo del diritto dovuto, con le maggiorazioni e/o le riduzioni di cui ai successivi art. 8, 9 e 10 limitatamente all’importo del diritto dovuto e non versato.

Articolo 8
Incremento della sanzione per gravità della violazione

1. La gravità della violazione va commisurata al danno finanziario subito dalla Camera di
commercio. La sanzione del 30% va incrementata, in proporzione al diritto omesso, fino ad una percentuale massima del 50%, secondo la tabella qui di seguito riportata:

Danno Finanziario per la
CCIAA

Gravità Violazione ex co.
3, art. 4 Decreto 27
gennaio 2005,n. 54
Co.1,2– art. 7 D.Lgs. 472-
97

Fino a 100 euro

0%

da 101 a 500 euro

10%

da 501 a 1.000 euro

20%

da 1.001 a 5.000 euro

30%

da 5.001 a 20.000 euro

40%

da 20.001 a 77.500 euro

50%

Articolo 9
Incremento della sanzione per la personalità del trasgressore e per sue precedenti violazioni

1. La Camera di commercio, nei casi di violazioni sanzionabili, considera ai fini della valutazione della personalità del trasgressore anche le eventuali precedenti violazioni non sanzionabili commesse dallo stesso soggetto nel quinquennio precedente.
2. La personalità del trasgressore è desunta dalle sue precedenti violazioni in materia di diritto annuale. La sanzione del 30% è incrementata di una ulteriore percentuale del 5% in proporzione al diritto omesso qualora il trasgressore abbia già commesso una violazione nei cinque anni precedenti e della percentuale del 15% nel caso il trasgressore abbia già commesso più di una violazione nel corso del quinquennio precedente.
3. Il quinquennio di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo decorre dall’anno 2001.

Articolo 10
Riduzione della sanzione per l’opera riparatrice e per le condizioni economico-sociali del trasgressore

1. In caso di omesso versamento e sempre che la Camera di commercio non abbia ancora avviato il procedimento di irrogazione della sanzione ai sensi dell’articolo 8 del decreto n. 54/05 la sanzione è ridotta di una percentuale, in proporzione al diritto versato, pari:
1) al 20 %, nel caso in cui il trasgressore esegua spontaneamente il pagamento del solo diritto entro il termine di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), del regolamento n. 54/2005,
2) al 10% nel caso in cui il trasgressore esegua spontaneamente il pagamento del solo diritto oltre il termine di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), del regolamento n. 54/2005.
2. La sanzione è ridotta di una percentuale massima del 40% in proporzione al diritto versato, qualora il trasgressore dimostri di essere in condizioni economico sociali disagiate a seguito di eventi non dipendenti dalla propria volontà (quali malattia protrattasi per periodi prolungati, invalidità accertata dai competenti organismi o altri eventi di carattere eccezionale che abbiano impedito il normale svolgimento dell’attività) ufficialmente accertate dai competenti organismi pubblici.
3. La sanzione ridotta ai sensi dei commi precedenti, non può comunque essere inferiore alle misure minime stabilite dall’art. 7 del presente Regolamento.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo non si applicano per l’anno 2001.
5. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si determinano esclusivamente sulla quota di diritto versato.

Articolo 11
Incremento della sanzione per recidiva

1. La sanzione complessiva determinata ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 10 può essere aumentata fino alla metà ( 50 %) nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi dell’articolo 6 del decreto n. 54/2005 (Ravvedimento operoso) secondo il seguente criterio:
a) + 15 % nel caso di una violazione compiuta nel triennio precedente;
b) + 30% nel caso di due violazioni compiute nel triennio precedente;
c) + 50% nel caso di tre o più violazioni compiute nel triennio precedente;
2. L’omesso e il tardivo pagamento del diritto sono considerate violazioni della stessa indole.

Articolo 12
Violazioni continuate

1. Nel rispetto di quanto previsto all’articolo 5, comma 2 del regolamento n. 54/2005 e all’articolo 12, comma 5 del decreto legislativo n. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni, la Camera di commercio applica – per le violazioni di tardivo e omesso versamento commesse in annualità diverse – alla sanzione base più elevata, tra quelle determinate per le singole annualità ai sensi dei precedenti articoli 7, 8, 9, 10 e 11, l’aumento dalla metà al triplo. La sanzione base così definita diventa sanzione unica.
2. La sanzione base più elevata viene aumentata in misura diversa, a seconda del numero delle violazioni compiute nel periodo oggetto di accertamento, secondo il seguente schema:
·  in misura pari al 50 % se le violazioni riguardano due annualità,
·  in misura pari al 100 % se le violazioni riguardano tre annualità,
·  in misura pari al 200 % se le violazioni riguardano quattro annualità,
·  in misura pari al 300% se le violazioni riguardano più di quattro annualità.
3. Se la Camera di commercio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto dei precedenti provvedimenti.
4. La sanzione determinata nei casi di continuazione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
5. La continuazione viene interrotta dalla constatazione formale della violazione, tramite la notifica di un atto di contestazione, di un atto di irrogazione immediata o di una cartella di pagamento.

Articolo 13
Ravvedimento

1. Qualora la violazione non sia stata già constatata, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni, la sanzione è ridotta al:
a) 3,75% (1/8 della sanzione fissata al 30%) se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine ordinario di versamento;
b) 6% (1/5 della sanzione fissata al 30%) se il pagamento viene eseguito entro un anno dal termine ordinario di versamento;
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del diritto annuale o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori commisurati su tale diritto calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine ordinario sino a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto.
3. Nei casi di tardivo versamento del diritto annuale il ravvedimento si perfeziona entro gli stessi termini di cui al comma 1 con il pagamento della sanzione ridotta contestualmente al pagamento degli interessi moratori commisurati al diritto e calcolati al tasso legale, con maturazione giornaliera, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del termine ordinario sino a quello in cui il versamento è stato eseguito.
4. Se non vengono rispettate le condizioni di cui ai commi 2 e 3, il soggetto decade dal beneficio della riduzione della sanzione. Lo stesso avviene quando il soggetto non paga gli importi dovuti nel loro esatto ammontare o effettua il pagamento oltre i termini di cui al comma 1. In tale ipotesi la Camera di commercio procede all’irrogazione della sanzione, determinata ai sensi del presente Regolamento, secondo una delle modalità stabilite nel successivo art. 14, al fine di recuperare gli importi ancora dovuti per sanzioni e interessi, quando gli stessi siano superiori all’importo definito dall’art. 3 comma 4 del presente Regolamento.

Articolo 14
Modalità di irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto annuale possono essere irrogate con una delle seguenti procedure:
a) atto di contestazione di cui all’articolo 16 del D. Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
b) atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 17, comma 1, del D. Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
c) iscrizione “diretta” a ruolo senza preventiva contestazione, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del D. Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni.
2. L’atto di contestazione, l’atto di irrogazione e/o la cartella esattoriale, completa dell’indicazione delle eventuali somme dovute a titolo di tributo e interessi da versare sono notificati all’impresa e/o ai suoi legali rappresentanti.
3. Nel caso di irrogazione della sanzione con una delle procedure di cui al comma 1 lettera a) e b) del presente Regolamento trascorsi i termini per la proposizione del ricorso - di cui all’art. 18 del presente Regolamento – qualora il contribuente non abbia eseguito il versamento di quanto richiesto e non abbia presentato ricorso la Camera di commercio procederà alla riscossione coattiva degli importi dovuti ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 46/99 e successive modifiche ed integrazioni o alla cartolarizzazione dei crediti vantati ai sensi dell’art. 76 della legge 21.11.2000, n. 342.

Articolo 15
Riscossione della sanzione

1. La sanzione amministrativa, gli interessi e il diritto dovuto sono riscossi con modello F24, salvo il caso di iscrizione a ruolo di cui al precedente articolo 14, comma 1, lettera c) e comma 3.
2. Gli interessi sono commisurati al diritto dovuto, calcolati al tasso legale e maturano dal giorno successivo a quello di scadenza del termine ordinario sino a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto, ovvero alla data di consegna al concessionario dei ruoli, o alla data di emissione dell’atto di contestazione o di irrogazione.
3. Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.
4. Le spese per la notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono a carico del destinatario dell’atto notificato.

Articolo 16
Rateazione del pagamento

1. La Camera di commercio può concedere, su richiesta dell’interessato, la rateazione del
pagamento di quanto dovuto per diritto annuale, sanzione ed interessi, in un numero massimo di dieci rate mensili, con possibilità di estinzione del debito in un’unica soluzione in ogni momento.
2. La rateazione può essere richiesta da coloro che si trovano in condizioni di temporanea situazione di obiettiva difficoltà e per importi minimi non inferiori a 1.000,00 euro. Tali condizioni devono essere dimostrate dal richiedente anche attraverso dichiarazione resa sotto la propria diretta responsabilità, ai sensi dell’art. 45 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
3. In caso di iscrizione a ruolo in applicazione dell’art. 14 del presente Regolamento la richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell’inizio della procedura esecutiva.
4. La Camera di commercio una volta in possesso della documentazione completa, necessaria per la valutazione e accettazione dell’istanza di rateazione, adotta apposito provvedimento, e comunica all'interessato, ed eventualmente al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, l’esito della richiesta precisando le condizioni e le modalità di esecuzione della rateazione concessa.
5. Le somme oggetto di dilazione di pagamento sono gravate da interessi nella misura fissata dall’art. 21 comma 1 del D.P.R. 602/73 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Il mancato pagamento anche di una sola rata provoca la perdita del beneficio ed il debitore deve provvedere al versamento del debito residuo, comprensivo degli interessi maturati, entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Scaduto detto termine la Camera di commercio provvede al recupero delle somme ancora dovute.

Articolo 17
Autotutela

1. Il Segretario Generale o un suo delegato può procedere, d’ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all’annullamento totale o parziale degli atti sanzionatori illegittimi o infondati; il potere di autotutela è, tra l’altro, esercitato per i seguenti motivi:
a) errore di persona;
b) evidente errore logico o di calcolo;
c) doppia imposizione;
d) mancata attribuzione dei pagamenti del diritto annuale regolarmente eseguiti;
e) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dalla Camera di commercio.
2. Il potere di annullamento non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Camera di commercio.
3. Gli atti sanzionatori indicano le modalità di presentazione di memorie volte ad ottenere il riesame in sede di autotutela. Le istanze di autotutela presentate dai contribuenti sono motivate e ad esse sono allegate copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l’annullamento totale o parziale degli atti emessi dalla Camera di commercio.
4. La presentazione di istanze di riesame in sede di autotutela non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla competente Commissione Tributaria, ed è comunque possibile anche decorso il termine medesimo.
5. La Camera di commercio comunica al contribuente l’accoglimento, totale o parziale, o il rigetto dell’istanza di autotutela. In caso di annullamento totale o parziale dell’atto, o della cartella, analoga comunicazione viene effettuata in caso di ruolo al Concessionario incaricato della riscossione e, in pendenza di contenzioso, alla competente Commissione Tributaria, per la dichiarazione di cessata materia del contendere.

Articolo 18
Strumenti difensivi e tutela giurisdizionale

1. Il contribuente che ha ricevuto l’atto di contestazione di cui al precedente articolo 14, comma 1, lettera a) può, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto alternativamente:
a. presentare deduzioni difensive alla Camera di commercio. Il Segretario Generale o suo delegato può accogliere le deduzioni dell’interessato; in caso di non accoglimento emette l’atto motivato di irrogazione delle sanzioni, avverso il quale è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla notifica dello stesso presso la competente Commissione Tributaria;
b. presentare ricorso presso la competente Commissione Tributaria avverso l’atto. In tale ipotesi, l’atto di contestazione, si considera, a seguito del ricorso, atto di irrogazione delle sanzioni. In caso di inerzia del contribuente, trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto di contestazione, quest’ultimo si considera atto di irrogazione, impugnabile nei successivi 60 giorni presso la competente Commissione Tributaria.
2. Il contribuente che ha ricevuto l’atto contestuale di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 14, comma 1, lettera b) può, entro 60 giorni dalla notifica presentare ricorso presso la competente Commissione Tributaria.
3. Il contribuente che ha ricevuto la cartella esattoriale di cui al precedente articolo 14, comma 1, lettera c) oppure del comma 3 del medesimo articolo può, entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, presentare ricorso presso la competente Commissione Tributaria.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo il contribuente può comunque presentare istanza alla Camera di commercio al fine di ottenerne l’eventuale annullamento totale o parziale in sede di autotutela. La presentazione di detta istanza, giusto quanto indicato nell’art. 17 del presente Regolamento, non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso alla competente Commissione Tributaria.
5. Il termine per la presentazione del ricorso alla competente Commissione Tributaria è soggetto a sospensione nel periodo feriale di cui all’articolo 1, della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Articolo 19
Decadenza e prescrizione

1. L’atto di contestazione ovvero l’atto di irrogazione, di cui al precedente articolo 14, comma 1, lettere a) e b), devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 deve essere notificata al contribuente, a cura del Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, la cartella esattoriale emessa ai sensi del precedente art. 14 comma 1 lettera c).
3. Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni dalla data di notifica dell’atto di irrogazione di cui all’art. 14 lett. a, b, c. L’impugnazione del provvedimento di contestazione ovvero di irrogazione interrompe la prescrizione.
4. La Camera di commercio, quando vi è fondato pericolo per la riscossione, iscrive a ruolo con ruoli straordinari ai sensi della vigente normativa.

Articolo 20
Norma transitoria e finale

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, oltre che alle violazioni commesse successivamente all’entrata in vigore della Legge 12/12/2002, n. 273, anche alle violazioni commesse precedentemente all’entrata in vigore della suddetta legge, limitatamente agli anni 2001 e 2002, nel rispetto dell’art. 3, comma 3 del D.Lgs 472/97 e s.m.i. (favor rei), sempre che tali violazioni non siano già state definite e regolarizzate dall’ufficio competente prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento.
2. In applicazione del principio del favor rei, le violazioni di cui all’art. 2 comma 3 del presente Regolamento, relative al diritto annuale degli anni 2001 e 2002, sono sanzionate nella misura del 10% del diritto annuale dovuto e non versato, o versato oltre la scadenza, applicando le maggiorazioni e riduzioni di cui agli art. 8 per l’anno 2001 e 8, 9, 10 nonché l’art. 12 del presente Regolamento per l’anno 2002.
3. Le disposizioni di cui al precedente articolo 11 “Incremento della sanzione per recidiva” non si applicano alle annualità anteriori all’entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 21
Rinvio ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 27/01/2005 n. 54 e nel Decreto Legislativo 18/12/1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle disposizioni del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia delle Entrate in quanto compatibili.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 30° giorno dalla sua pubblicazione all’Albo camerale.
3. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito Internet della Camera di commercio di Brindisi.

Ultima modifica: Sabato 25 Luglio 2020