Regolamento per la ripartizione dell' incentivo economico di cui al comma 5 dell' articolo 92 del dlgs. n. 163 del 12.04.2006

Articolo 1 - Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di costituzione e ripartizione  degli incentivi previsti dall’art. 92, comma 5 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 “Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture”.
2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 comma 8 del D.Lgs.163 del 2006, per lavori pubblici si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere.
3.  Ai fini dell’erogazione dell’incentivo di cui al presente regolamento, la progettazione deve in ogni caso consistere nella documentata redazione di elaborati progettuali, così come stabilito dall’art. 93 del D.Lgs. 163 del 2006, riferita a lavori di cui sia stato validato ed approvato il progetto anche se non seguito dall’appalto e non accompagnato dalla direzione dei lavori o dal collaudo in corso d’opera.

Articolo 2 - Spesa per l’”incentivo economico” e personale avente diritto.

1. Per le finalità di cui al presente Regolamento, l’incentivo economico rappresentato complessivamente dalla percentuale dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro così come determinata dal successivo art. 4, è iscritto direttamente sullo stanziamento previsto per la realizzazione del singolo lavoro ed inserito, con specifica destinazione, nei fondi di incentivazione del personale e della dirigenza, secondo le regole  previste dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e secondo le percentuali di ripartizione previste nel presente regolamento in relazione agli incarichi espletati, fermo restando che, per il personale dirigente, l’incentivazione non è mai conferita ad personam, ma va ad integrare il fondo di retribuzione di risultato del comparto.
2. L’incentivo economico è ripartito, con i criteri di cui ai successivi articoli, tra il responsabile unico del procedimento e i suoi collaboratori che abbiano prestato attività di supporto alla redazione dei bandi, alle procedure di gara, alla predisposizione di disciplinari per incarichi tecnici, alla garanzia di conformità dei bandi e procedure di gara.
3. L’attribuzione dell’incentivo di cui al presente regolamento non si applica per lavori di importo inferiore a € 30.000,00.

Articolo 3 - Criteri generali di ripartizione dell’incentivo.

1. Dopo l’ approvazione del progetto esecutivo, il Segretario Generale, con proprio provvedimento, determina il compenso incentivante e individua gli aventi diritto, nella misura e con i criteri di cui al presente Regolamento.
2. L’importo dell’incentivo economico assegnato ai soggetti interessati si intende al lordo degli oneri previsti.
3. Le attività che danno diritto alla percezione del compenso incentivante, ancorché svolte fuori dall’orario d’ufficio, non comportano il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario.

Articolo 4 - Determinazione della somma

1. La somma di cui al comma 5 dell’art. 92 del D.Lgs. 163 del 2006, è definita sull’importo a base di gara dell’opera o del lavoro al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto e compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
2. Poiché l’Ente camerale non ha figure professionali interne per l’attuazione delle varie fasi di progettazione, la misura massima del 2% prevista dal comma 5 dell’art. 92 del D.Lgs. 163/2006 é calcolata nell’aliquota dell’1,5%, da applicare all’importo di cui al precedente comma per determinare la somma da corrispondere al personale di cui all’art. 2, comma 2 del presente Regolamento.

Articolo 5 - Percentuali di ripartizione e tempi di corresponsione

1. La somma, determinata con i criteri di cui al precedente articolo, è ripartita tra il personale di cui al comma 2 dell’articolo 2, in base alle seguenti percentuali:

  • responsabile unico del procedimento: 70%
  • incaricati e collaboratori che abbiano prestato attività di supporto giuridico-amministrativa per l'elaborazione dei capitolati e del bando di gara od altre attività tecniche connesse, nella misura per ciascuno indicata nel provvedimento di cui all’ultimo comma del presente articolo:  30%   

2. La liquidazione dell’incentivo è effettuata con provvedimento del Segretario Generale,  successivamente all’emissione del certificato di fine lavori.

Articolo 6 - Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento si applica ai lavori ancora da collaudare alla data della sua entrata in vigore.
2. Il Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nell’Albo Camerale.

 

Ultima modifica: Sabato 25 Luglio 2020