Altre forme di tutela

Il diritto d'autore tutela le opere dell'ingegno creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed al cinema.

La materia è disciplinata con la legge speciale 22 Aprile 1941, n° 633

La normativa attribuisce al titolare dell'opera diritti cd morali a tutela della personalità dell'autore ( diritto alla paternità, integrità e pubblicazione dell'opera) e diritti di utilizzazione economica ( di riproduzione, esecuzione, diffusione e distribuzione dell'opera. Questi ultimi durano per tutta la vita dell'autore e fino a 70 anni dopo la sua morte.

I diritti d'autore nascono automaticamente con la creazione dell'opera indipendentemente da qualsiasi formalità di deposito e registrazione; tuttavia chi deposita presso la Siae un'opera non ancora pubblicata ottiene una prova dell'esistenza dell'opera stessa con data certa.

Presso la Sezione Olaf della Direzione Generale della Siae è stato istituito ed è in funzione il Registro Pubblico per il software, quale strumento per la tutela giuridica dei programmi per elaboratore. La domanda di iscrizione nel Registro con i relativi documenti allegati deve essere effettuata esclusivamente presso la Siae - Società Italiana Autori ed Editori - Registro Pubblico Speciale per i programmi per elaboratore - Viale della Letteratura, 30 00144 Roma.

Tutte le informazioni in materia di Diritto d'autore sono reperibili consultando il sito www.siae.it

Ultima modifica: Mercoledì 22 Luglio 2020