Titolarità

Diritto del brevetto

Il diritto di brevetto spetta all'autore dell'invenzione.
Per quanto riguarda le invenzioni del dipendente, cioè quelle invenzioni che nascono nel contesto, esecuzione o adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, dobbiamo prendere in esame i seguenti casi:

• se la realizzazione dell’invenzione è avvenuta nel corso di un rapporto di lavoro dipendente, in cui l’attività inventiva è prevista come oggetto del rapporto e a tale scopo retribuita, il titolare del diritto di brevetto è il datore di lavoro, mentre all’autore del trovato è riservato il solo diritto di esserne riconosciuto inventore;
• se pur essendoci rapporto di lavoro, l’attività inventiva non è oggetto di tale rapporto, i diritti di brevetto spetteranno ancora al datore di lavoro, ma all’inventore spetta la corresponsione di un equo premio, per la determinazione del quale si terrà conto dell’importanza economica dell’invenzione;
• se il trovato è stato realizzato da un lavoratore dipendente nel settore di attività dell’impresa, ma al di fuori delle due ipotesi precedenti, il datore di lavoro ha solo un diritto di prelazione;
• quando il rapporto di lavoro intercorre con un'università o con una pubblica amministrazione avente fra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, la titolarità, generalmente, spetta al ricercatore autore dell'invenzione.

Ultima modifica: Mercoledì 22 Luglio 2020