Informazioni generali

Durata della tutela

Il brevetto per invenzione industriale dura 20 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda, purché vengano annualmente pagate le tasse di mantenimento, pena la decadenza. Non vi è possibilità di ulteriore rinnovo né può essere prorogata la durata.

Effetti

I diritti di esclusiva sono conferiti con la concessione del brevetto ma gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la descrizione ed i disegni allegati alla domanda sono resi accessibili al pubblico dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma.
Questo avviene al 18° mese dalla data di deposito a meno che il richiedente, depositando la domanda, non dichiari di voler anticipare l'accessibilità del trovato. In questo caso, il periodo di segretezza diventa di 90 giorni, tempo riservato all'autorità militare per verificare il proprio interesse sull'invenzione. I 90 giorni sono assolutamente inderogabili: nessuno potrà visionare neppure il titolo del brevetto prima.

Entro 12 mesi dal deposito italiano, si può estendere la protezione del brevetto all'estero (brevetto europeo, internazionale, deposito effettuato nei singoli Paesi), rivendicandone la priorità.
La data che attesta la presentazione è quella della richiesta della prima registrazione.

Decadenza

Il brevetto decade se:

• non vengono corrisposte le tasse entro i termini (art. 55, R.D. 29.6.1939, n.1127)
• il trovato non viene attuato, o viene attuato in misura insufficiente al fabbisogno del Paese, entro due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria (art. 54-ter, R.D. 29.6.1939, n. 1127).

Trasferimento dei diritti

I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne quello di esserne riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.
Per alienabilità e trasmissibilità dei diritti si intende la possibilità di cedere il brevetto a terzi oppure di concedere licenze di uso, esclusive o non esclusive.
Il titolare di un’invenzione può non avere interesse ad attuarla direttamente. In tal caso ha la possibilità di cedere a terzi lo sfruttamento dei diritti inerenti il brevetto.
La cessione è da considerare come un vero e proprio atto di vendita definitivo ed irrevocabile.
Sul nuovo titolare, graveranno tutti gli obblighi di legge quali: il pagamento delle tasse per mantenere in vigore l’invenzione e l’onere di darne attuazione.
Diverso è il caso della licenza dove non c’è cambiamento di titolarità in quanto il licenziatario dispone contrattualmente del diritto di utilizzare il brevetto sia in maniera esclusiva che in concorso con altri.

Ultima modifica: Mercoledì 22 Luglio 2020