Modelli di Utilità

Possono costituire oggetto di brevetto per modello industriale di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia, o comodità di applicazione, o di impiego, a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

Da ciò discende che il modello deve essere idoneo ad apportare vantaggi rispetto a qualcosa che esiste già, e che questi vantaggi, applicandosi a macchine, strumenti, ecc. sono di natura tecnica.
Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.
Gli effetti del brevetto per modello di utilità si estendono ai modelli che conseguono pari utilità, purchè utilizzino lo stesso concetto innovativo.

 

Normativa di riferimento:

• Decreto Legislativo 10.2.2005, n. 30 "Codice della Proprietà Industriale"
• Decreto del Presidente della Repubblica 22.06.1979, n. 338
• Legge 26.05.1978, n.260
• Regio Decreto 25.08.1940, n. 1411
• circolare 481

Ultima modifica: Mercoledì 22 Luglio 2020