Requisiti

requisiti per ottenere la registrazione di un disegno o modello sono:

• Novità: un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, nel caso si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima. I disegni o modelli si considerano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

• Carattere Individuale: un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello divulgato prima della data di presentazione della domanda o della data di priorità.

• Liceità: il disegno o il modello non deve essere contrario all'ordine pubblico ed al buon costume.

E’ possibile, per l’autore di un modello o disegno, divulgare il trovato nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione del disegno o modello, o, in caso di rivendicazione di priorità, nei 12 mesi precedenti la data di quest’ultima.

L’autore di un disegno o modello ora ha a disposizione 12 mesi di tempo, prima di depositare la domanda di registrazione in Italia, per testare il successo commerciale dell’oggetto del suo disegno o modello.

In caso di protezione del trovato anche all’estero, e’ necessario tener conto della legislazione degli stati esteri di interesse.

Se un disegno o modello accresce nello stesso tempo l’utilita’ dell’oggetto al quale si riferisce, possono essere chiesti contemporaneamente il brevetto per modello di utilita’ e la registrazione per disegno o modello, ma l’una e l’altra protezione non possono venire cumulate in un solo titolo.

Il decreto legislativo n. 95/2001 elimina, inoltre, la precedente disposizione per cui ai disegni o modelli non sono applicabili le norme sul diritto d’autore e ne introduce una nuova secondo cui sono tutelabili con il diritto d´autore le opere del disegno industriale che presentino di per se’ carattere creativo e valore artistico.
Vale a dire, e’ ora possibile tutelare i disegni o modelli non solo mediante registrazione del disegno o modello, ma anche mediante il diritto d’autore.

Non sono considerati disegni o modelli quelle caratteristiche dell’aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso.
Non possono formare oggetto di registrazione per disegno o modello le caratteristiche dell’aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto in cui il disegno o modello e’ incorporato o al quale e’ applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione.

Ultima modifica: Mercoledì 22 Luglio 2020