Marchi internazionali

I soggetti titolari di un marchio nazionale hanno la possibilità di estenderne la tutela nel territorio dei Paesi Europei e di quelli Extraeuropei depositando una domanda di Marchio Internazionale, secondo una procedura disciplinata da due Accordi Internazionali (Accordo e Protocollo di Madrid).
Il vantaggio offerto da questa procedura è quello di fare una sola domanda in un’unica lingua valida in tutti i Paesi designati – francese, inglese o spagnolo - pagando una sola serie di tasse, nella moneta franco svizzera presso un unico ufficio.

L'Ufficio Internazionale della Proprietà Industriale, avente sede a Ginevra, esamina preliminarmente la domanda e poi la trasmette alle singole Amministrazioni nazionali, infatti l'esame e la relativa concessione sarà effettuata dagli Uffici Brevetti di singoli Stati alla luce delle rispettive normative nazionali.
Se la protezione non è rifiutata dagli Uffici Marchi di ogni Paese designato, entro il termine di un anno, il marchio godrà della stessa protezione di cui godrebbe se fosse stato depositato e registrato direttamente in quel Paese.

L’elenco dei paesi aderenti è disponibile sul sito: www.wipo.int/madrid/en/members.

L'Italia ha ratificato sia l'Accordo di Madrid che il Protocollo relativo all'Accordo di Madrid, quindi un richiedente italiano ha facoltà di richiedere la protezione internazionale per i Paesi aderenti sia all'Accordo che al Protocollo.

Ultima modifica: Martedì 4 Agosto 2020